Reverendo

Reverendo è un trattamento di cortesia riservato agli ecclesiastici.

Chiesa cattolica

Nella Chiesa cattolica il trattamento di Reverendo presenta tre diversi gradi: Reverendissimo, Molto Reverendo e Reverendo; ognuno di essi regolato da precise norme di impiego.

Reverendissimo

Il trattamento di Reverendissimo (spesso abbreviato Rev.mo, in latino Reverendissimus) è riservato:

  • ai cardinali, che godono del trattamento di Eminenza Reverendissima, tuttavia l'istruzione Ut sive sollicite della Segreteria di Stato della Santa Sede del 31 marzo 1969, rese opzionale l'aggettivo "Reverendissima".[1]
  • ai patriarchi, cui è riservata il trattamento di Beatitudine Reverendissima.[2]
  • agli arcivescovi e ai vescovi, cui si riserva il trattamento di Eccellenza Reverendissima, tuttavia l'istruzione Ut sive sollicite della Segreteria di Stato della Santa Sede del 31 marzo 1969, rese opzionale l'aggettivo "Reverendissima" e confermò il trattamento di "Eccellenza" per i vescovi, per il decano del Tribunale della Rota Romana, per il segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e per il vicecamerlengo.[1]
  • ai seguenti prelati, che godono del trattamento di Monsignore reverendissimo:[1]
    • i superiori dei dicasteri della Curia romana;
    • gli uditori della Sacra Romana Rota;
    • il promotore generale di giustizia e il difensore del vincolo del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica;
    • i protonotari apostolici de numero;
    • i chierici della Camera Apostolica;
    • i prelati dell'Anticamera Pontificia.
  • i superiori generali degli ordini religiosi, eccettuati i carmelitani, e agli abati, cui spetta il trattamento di Reverendissimo Padre.
  • ai vicari generali.

Molto Reverendo

Il trattamento di Molto Reverendo (abbreviato in M.R., in latino Admodum Reverendus) è riservato:

Reverendo

Il trattamento di Reverendo (abbreviato in Rev., , in latino Reverendus) è riservato:

  • ai protonotari apostolici supra numerum, che godono del trattamento di Reverendo Monsignore;[1]
  • ai sacerdoti non qualificati;
  • ai diaconi, in quanto appartenenti al clero;
  • ai seminaristi del Seminario Romano Maggiore.

Note

  1. ^ a b c d (LA) Istruzione Ut sive sollicite, AAS 61 (1969), p. 334
  2. ^ Secondo la lettera del decreto del Sanctissimus del 31 dicembre 1930, anche ai patriarchi era riservato il trattamento di "Eccellenza Reverendissima", ma in pratica la Santa Sede continuò a rivolgersi a loro con il titolo di "Beatitudine", che fu formalmente sanzionato con il motu proprio Cleri sanctitati del 2 giugno 1957. Vedi: (LA) Motu proprio Cleri sanctitati can. 283, § 1, n. 10, AAS 49 (1957), p. 443

Bibliografia

  • Francesco Parisi, Istruzioni per la gioventù impiegata nella segreteria, t. III, Roma, 1785, pp. 51-55
  • Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, vol. LVII, Venezia, 1852, pp. 161-163
  • Giovanni Veneroni, The complete Italian master, London, 1823, pp. 428-429
  • Paul Winninger, La vanità nella Chiesa, Cittadella editrice, 1969

Voci correlate

Altri progetti

Altri progetti

  • Wikiquote
  • Collabora a Wikiquote Wikiquote contiene citazioni sul reverendo

Collegamenti esterni

  Portale Cattolicesimo: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di cattolicesimo